STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE - RICREATIVA “OZ”

 

DEFINIZIONI E FINALITÀ

 

Art. 1

L’Associazione Culturale - Ricreativa OZ, costituita in Macerata, è un'associazione nazionale di promozione sociale ai sensi della L.383/2000 ed è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Art. 2

Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere l’Arte e la Creatività in ogni forma e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell’intera comunità, realizzando attività nonché servizi.

Compiti dell’Associazione sono:

- divulgare l’arte, la cultura e la libertà di espressione, attraverso concorsi, mostre, rassegne, congressi, proiezioni, dibattiti, laboratori creativi, corsi d’arte, conferenze, presentazioni di libri, eventi artistico-culturali , progetti di collaborazione con associazioni, circoli, musei a livello locale, nazionale e internazionale;

- Riqualificare e valorizzare aree del territorio attraverso la creazione di laboratori artistici e luoghi di scambio culturale;
- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini, alla diffusione della democrazia e della solidarietà fra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

- promuovere socialità e partecipazione nell’intera comunità realizzando attività nonché servizi, e incoraggiare la libera circolazione di idee;

- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e diffusione di opuscoli, riviste, giornali, testi, siti web, supporti audio e video, connessi con le finalità dell’Associazione;

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, associazioni, circoli su iniziative di comune interesse ; pubblicare cataloghi, giornali, riviste, atti di convegni, di seminari o di ricerche compiute di ogni tipo;

- tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell’Associazione.

L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

 I SOCI

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

I soci si dividono in:

-         Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;

-         Soci ordinari: sono tutte le persone fisiche che, previa domanda motivata, vengono ammesse con regolare e insindacabile delibera del Consiglio Direttivo;

-         Soci onorari: vengono nominati dal Consiglio Direttivo perché l’Associazione si ritiene onorata di annoverarli fra i propri soci per ragioni connesse alla loro professione o al loro prestigio ,sempre inerenti all’attività dell’Associazione. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5

E’ compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell’anagrafe sociale. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. 

Art. 6

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione; 

- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;

- a discutere ed approvare i rendiconti ;

- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale.

Art. 7

Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all’osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

 

Art. 8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso

- scioglimento dell'associazione;

- mancato pagamento della quota sociale

- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo.

- espulsione o radiazione

Art. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, a seconda della gravità dell’infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali

- denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci

- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento

- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee

- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell’Associazione

- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci; oppure al Collegio dei Garanti

 PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 11

Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;

- eredità, contributi, donazioni, legati e lasciti diversi;

- proventi derivanti da pubbliche raccolte effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, attività o manifestazioni o campagne di sensibilizzazione;

- contributi corrisposti da Stato, Regioni, Enti e Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità agli scopi istituzionali del presente ente;

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- proventi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, o agricole svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali;

- fondo di riserva.

Art. 12

L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell’esercizio.

Art. 13

La previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell’Associazione. 

Art. 14

Il consiglio Direttivo a proprio insindacabile giudizio potrà destinare l’avanzo annuo di gestione o parte di esso al

fondo di riserva di cui all’art. 11; L’eventuale parte rimanente di tale avanzo potrà essere tenuta a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’art.2 e per l’acquisto di nuovi impianti e attrezzature. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta; gli avanzi di

gestione debbono in ogni caso essere reinvestiti nelle attività istituzionali previste dal presente statuto.

 L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15

Partecipano all'assemblea generale dei Soci, i fondatori e gli ordinari che abbiano provveduto al versamento della quota sociale non oltre i termini di approvazione del bilancio preventivo, per permettere la copertura dei costi di gestione.

Le riunioni dell’assemblea sono ordinariamente convocate a cura del consiglio direttivo; i soci vengono convocati con una e-mail contenente l’ordine del giorno, o via telefono. Ciascun socio sarà avvisato almeno 10 

(dieci) giorni prima della data fissata per la riunione. Nello stesso avviso può essere fissata una seconda convocazione per una data successiva, qualora la prima adunanza non si sia potuta validamente svolgere.

Art. 16

L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.  

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 17

L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.

Art. 19

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

Art. 20

L’assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- approva le linee generali del programma di attività

- approva il rendiconto annuale

- delibera sulla previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo.  

- elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei garanti) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione all’Associazione;

- nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini

- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, qualora interpellato dal Consiglio Direttivo.

 GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Art. 21

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. È composto di un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. ventidue

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, e dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’assemblea.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio.

- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni.

- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea.

Art. 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea

- predisporre il rendiconto annuale;

- predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale

- deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri.

- determina il quantum delle quote sociali annue e, qualora vi siano, di quelle sussidiarie;

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci

- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali, incluso l’assunzione ed il licenziamento di dipendenti e collaboratori;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad esso affidati

- decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto

- presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art. 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni. L’incarico di Consigliere è gratuito, tuttavia su decisione dell’organo assembleare, può essere attribuito ad ogni membro del consiglio un rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del proprio ufficio.

Art. 27

L’Assemblea dei Soci può nominare, se ritenuto necessario, Il Collegio dei Garanti (o dei Probiviri), composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno, durano in carica un anno e sono rieleggibili. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell’Associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere. Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art. 9. Il collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

Art. 28

L’Assemblea dei Soci può nominare, se ritenuto necessario, il collegio dei sindaci revisori, composto da tre membri, che durano in carica un anno e sono rieleggibili. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell’Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relaziona al consiglio direttivo e all'assemblea.

Art. 29

I sindaci revisori ed i membri del collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo, con voto consultivo.

Art. 30

Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del collegio dei garanti sono incompatibili fra di loro.

 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 31

La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto all’art.111, comma 4 quinquies, lett. b) del D.P.R. n.917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.